Nella speranza di essere il più possibile utili al maggior numero di persone, condividiamo circolare interna per la nostra clientela.
Settimana folle (centinaia di pagine) di emanazione di Decreti a raffica; purtroppo aspettiamo ancora la pubblicazione del Decreto “Rilancio” del 14.5.20 (di cui al momento abbiamo solo bozza), mentre tra sabato e domenica il Governo e la Regione Piemonte hanno emanato ben 3 decreti. Di seguito un riassunto di quello che prevedono per le attività economiche e professionali.
In allegato troverete i diversi documenti citati all’interno della circolare (che vi invitiamo almeno a scorrere); per attività commerciali al dettaglio sia in area privata che pubblica (tutti i negozi aperti al pubblico, bar, ristoranti, ecc) e strutture ricettive (stabilimenti balneari, alberghi, ecc), servizi alla persona (parrucchieri, estetisti, ecc), uffici aperti al pubblico (studi professionali, ecc), piscine e palestre, manutenzione del verde vi invitiamo a leggere con attenzione l’allegato 17 del DPCM 17/5/20 (pag. 104 e seguenti, suddivisi per attività);
DL (Decreto Legge) 33 del 16/5/20
Delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti o ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali. Dal 17 maggio, infatti, hanno cessato di avere efficacia le previsioni del D.P.C.M. 26.04.2020 (che aveva disciplinato l’avvio della Fase 2, prevedendo la riapertura dei cantieri e di alcune attività produttive).
Ecco i principali interventi che possono interessare le attività economiche e professionali:
- dal 18/5 si prevede la libertà di spostamento all’interno della Regione; sempre vietati (almeno sino al 3/6) gli spostamenti tra regioni diverse e da e per l’estero;
- sempre vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico (manifestazioni, eventi, spettacoli convegni, ecc);
- le riunioni devono garantire il rispetto della distanza minima di 1 metro;
- attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei protocolli o linee guida nazionali o regionali (se previste).
Nei giorni scorsi l’Inail ha pubblicato tre documenti tecnici: i primi due relativi alle attività ricreative di balneazione e in spiaggia e all’attività di ristorazione, e, il terzo, dedicato al settore della cura della persona. Il mancato rispetto dei protocolli comporterà la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 c.p., che prevede il pagamento di una contravvenzione da 400 a 3.000 euro. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni;
DPCM (Decreto Presidente Consiglio dei Ministri) 17/5/20
Il D.P.C.M. prevede la riapertura, dal 18 maggio, dei negozi di vendita al dettaglio (quali ad esempio abbigliamento, calzature ecc.) a condizione che siano assicurati:
- la distanza interpersonale di almeno un metro;
- gli ingressi in modo dilazionato;
- il divieto di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
Allo stesso modo tornano ad essere consentite anche le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), a condizione che le singole Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori.
Tutte le attività appena richiamate devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.
Allo stesso modo sono consentite soltanto a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori:
- le attività inerenti ai servizi alla persona (parrucchieri, estetisti, ecc);
- le attività degli stabilimenti balneari.
Le attività delle strutture ricettive possono essere esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e disciplinanti gli aspetti dettagliati nel D.P.C.M..
La situazione, quindi, si presenterà diversa da Regione a Regione, non solo con riferimento alle attività che potranno (o non potranno) essere svolte, ma anche avuto riguardo ai protocolli da adottare.
Il D.P.C.M. riporta espressamente, a tal fine, all’allegato 10, le linee guida proposte dalla Conferenza delle Regioni, quale riferimento principale da cui devono discendere i protocolli elaborati dalle varie Regioni, soprattutto al fine di garantire omogeneità in tutto il Paese.
L’allegato 11, invece, richiama le misure per gli esercizi commerciali di cui si raccomanda l’applicazione.
Per quanto riguarda, poi, le attività produttive industriali e commerciali, il D.P.C.M. continua a richiamare i contenuti del protocollo condiviso sottoscritto il 24.04.2020 fra il Governo e le parti sociali, così come continua a trovare applicazione il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24.04.2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali.
Allo stesso modo, per le attività professionali continua ad essere raccomandato che:
- a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
Il D.P.C.M. indica, infine, la data del 25 maggio per la riapertura di piscine e palestre e quella del 3 giugno per le spiagge, rinviando invece al 15 giugno l’apertura di teatri e cinema. Sempre il 15 giugno riprenderanno i servizi di carattere ludico-ricreativo per i bambini.
DR (Decreto Regionale) 17/5/20
Nel Decreto Regionale si conferma quanto già detto nei precedenti documenti in più precisa:
- i Comuni avranno potere di consentire orari di apertura per attività commerciali e di servizio alla persona;
- i Comuni avranno poteri di limitare o vietare l’attività di asporto;
- alcune prescrizioni per l’attività d’asporto e consegna a domicilio;
- riapertura dal 23/5 delle attività di bar/ristoranti nel rispetto del DPCM del 17/5/20;
- riapertura del 18/5 di tutte le strutture turistico-ricettive nel rispetto del DPCM del 17/5/20;
- riapertura del 18/5 delle attività di cura alla persona (barbieri, acconciatori, estetisti, ecc) nel rispetto del DPCM del 17/5/20;
- riapertura del 18/5 del commercio al dettaglio nel rispetto del DPCM del 17/5/20.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.
Studio Saglietti
Allegati:
DL 16/5/20
https://www.dropbox.com/s/omh9fhnytm0wqi9/DL_2020_05_16.pdf?dl=0
DPCM 17/5/20 con allegati
https://www.dropbox.com/s/l4t7u3p2d9tqria/DPCM_2020_05_17.pdf?dl=0
DR 17/5/20 1206_20_DR_2020_05_17
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