DECRETO FISCALE 2020 – 1° Parte

Come ogni fine anno fioccano le novità in campo fiscale, e nell’attesa della “Legge di Bilancio” (che con ogni probabilità non verrà che approvata solamente negli ultimi giorni di dicembre) è il turno del “Decreto fiscale 2020” o D.L. n. 124 del 26/10/19, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella medesima data. Vediamo le principali novità:

  • Modifica della misura delle rate degli acconti IRPEF, IRES e IRAP – la prima e seconda rata degli acconti dell’IRPEF, dell’IRES, dell’IRAP e delle relative addizionali e imposte sostitutive, dovuti dai contribuenti soggetti agli ISA (ex Studi di settore), sarà rispettivamente del 50% ognuna in luogo degli attuali 40% (prima rata) e 60% (seconda rata). La riduzione ha effetto a partire dal 2019, quindi, anche sul 2° acconto in scadenza il 2/12 determinando per quest’anno un pagamento in acconto del 90% anziché del 100% (essendo salvo il 1° acconto versato in misura del 40%).

Per gli altri contribuenti, resta ferma l’attuale formula (prima rata 40%, e seconda rata 60%).

  • Compensazione di crediti tramite F24 di preventiva presentazione della dichiarazione – a partire con le dichiarazioni del prossimo anno (relative quindi ai redditi di quest’anno) viene esteso l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la compensazione nel modello F24 di crediti, per importi superiori ad euro 5.000,00 annui (oltre che all’IVA, ormai da anni), anche ad IRES, IRPEF e relative addizionali, imposte sostitutive ed IRAP. Sarà quindi necessario presentare la dichiarazione ed aspettare il decimo giorno successivo all’invio prima di poter utilizzare in compensazione i crediti tramite il mod. F24.
  • Nuovi obblighi sulle compensazioni tramite F24 – per i crediti maturati nel 2019 verrà esteso anche ai contribuenti non titolari di partita IVA l’obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni, senza limiti di importo; in precedenza vi era l’obbligo solo se l’F24 era “a saldo zero”.

 

Dott. Tommaso Saglietti

By | 2019-11-28T16:28:26+00:00 novembre 13th, 2019|Senza categoria|0 Comments

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