Si è finalmente aperta la finestra, che va dal pomeriggio del 15/6 al 13/8, per richiedere il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del DL 34/2020.
Soggetti beneficiari: imprese, lavoratori autonomi e chi produce reddito agrario. La circolare 15 dell’Agenzia delle Entrate include chi è in regime forfetario, gli enti non commerciali e le società tra professionisti.
Soggetti esclusi:
- soggetti con partita iva cessata al momento della presentazione dell’istanza;
- enti pubblici;
- intermediari finanziari;
- soggetti che hanno diritto di percepire l’indennità previste dagli art. 27 e 38 DL 18/20 (gli iscritti alla gestione separata INPS e lavoratori autonomi dello spettacolo);
- lavoratori dipendenti;
- professionisti iscritti a cassa di previdenza;
- chi ha iniziato l’attività dopo il 30/4/20.
Requisiti:
- nel 2019 non aver conseguito più di 5.000.000 di euro di ricavi/compensi;
- fatturato/corrispettivi di aprile 2020 inferiori di 2/3 rispetto a quelli di aprile 2019;
- i soggetti che hanno iniziato l’attività dopo l’1/1/19 (e prima del 30/4/20) hanno diritto al contributo minimo anche se non vi è calo di fatturato.
Determinazione del contributo: si applica una % alla differenza tra il fatturato del mese di aprile 2020 sul fatturato di aprile 2019. 20% se i ricavi/compensi del 2019 non sono superiori ad euro 400.000; 15% se superiori ad euro 400.000 ma inferiori ad 1.000.000; 10% se superiore ad 1.000.000 ed inferiore ai 5.000.000.
Ad esempio: Ricavi 2019=600.000, fatturato aprile 2020=0, fatturato aprile 2019=50.000.
Differenza di fatturato= 50.000 – 0 = 50.000; contributo= 50.000*15%= 7.500 euro.
L’ammontare minimo del contributo non può comunque essere inferiore ad euro 1.000 per le persone fisiche e 2.000 per i soggetti diversi.
Erogazione del contributo: direttamente sul conto corrente del contribuente post presentazione di apposita istanza telematica.
Dott. Tommaso Saglietti
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